Rivista "IBC" XII, 2004, 1

musei e beni culturali, biblioteche e archivi / leggi e politiche

La legge italiana sul diritto d'autore si adegua alla normativa europea, esprimendosi per la prima volta sull'ambito delle nuove tecnologie digitali. Cosa cambia per le biblioteche, gli archivi e i musei?
Digitale d'autore

Marco Marandola
[consulente in materia di diritto d'autore e licenze elettroniche]

Il 6 e l'8 ottobre 2003, per informare gli operatori dei beni culturali sui cambiamenti introdotti dalle recenti modifiche alla normativa italiana sul diritto d'autore, l'Istituto per i beni culturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna ha organizzato un corso di aggiornamento tenuto da Marco Marandola, consulente giuridico di diritto d'autore e licenze elettroniche. Il corso - che fa parte di una serie di incontri organizzati dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari dell'IBC - si è rivolto a coloro che si occupano di biblioteche e archivi o di valorizzazione del patrimonio attraverso mostre, acquisizioni e pubblicazioni, per aiutarli a orientarsi in una normativa resa disomogenea dalle varie modifiche succedutesi nel corso degli anni. Abbiamo chiesto al docente un intervento per fare il punto sulla complessa materia.


Con il recepimento della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il diritto d'autore in Italia è profondamente cambiato. La materia nel nostro Paese è regolata dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modifiche: ogni nuovo intervento legislativo modifica alcuni articoli di questa legge.

La legge prevede una tutela per le opere originali create da una persona fisica, senza alcuna indagine sul contenuto e nessuna formalità da adempiere. All'autore sono riconosciuti tutti i diritti morali ed economici. I diritti economici possono essere ceduti ad altri soggetti, quali ad esempio gli editori. La legge considera vari diritti economici, che per facilità preferisco dividere in tre categorie: diritti di sfuttamento economico; diritti di diffusione al pubblico (anche se in forma gratuita); diritti di riprodurre l'opera.

Il recepimento della Direttiva 2001/29/CE, avvenuto con Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, ha ampliato questi diritti, in particolare modificando gli articoli 13, 16 e 17 della legge del 1941:


Articolo 13

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione.

Articolo 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione e altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.

Articolo 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

[...]


I nuovi diritti previsti chiariscono anche l'ambito delle nuove tecnologie e di Internet. La diffusione dell'opera su Internet, o la sua riproduzione in digitale, sono diritti che spettano all'autore.

La legge sul diritto d'autore, però, non si limita a garantire i diritti del creatore dell'opera, ma stabilisce anche alcune limitazioni a questi diritti. Queste limitazioni sono giustificate da vari interessi: sicurezza, informazione, accesso alla cultura, ricerca scientifica, attività didattiche ecc. Uno degli strumenti attraverso cui lo Stato può realizzare alcuni di questi differenti interessi sono le biblioteche (e gli archivi, i musei, le università, ecc.) per cui sono previste apposite eccezioni. Di seguito analizzeremo alcune delle eccezioni che possono essere di maggior interesse per i lettori di questo articolo, fermo restando che questa trattazione non può essere esaustiva di tutti i problemi della gestione delle opere protette in biblioteca (ricordo che questo intervento segue l'ampio e animato dibattito organizzato su due giorni dalla Regione Emilia-Romagna, nel corso del quale alcune problematiche sono state approfondite).


Fotocopie

Il tema delle fotocopie è stato aspramente dibattuto, non solo per gli interessi economici e per la vastità del fenomeno, ma anche per un recente intervento legislativo (la Legge 18 agosto 2000 n. 148) che era di difficile interpretazione e lasciava aperta la porta a vari dubbi (in particolare sull'applicabilità del limite del 15% alle fotocopie per uso personale in biblioteca): poiché questa disposizione è stata modificata non è il caso di soffermarsi su questo aspetto. Il nuovo articolo 68 della legge del 1941 modificato dal Decreto legislativo del 9 aprile 2003 (testo in vigore) recita:


[...]

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione [sic, ndr] delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.


Il caso presenta ancora qualche dubbio, ma analizzandolo brevemente possiamo identificare 3 tipi di fotocopie:

1) Fotocopie per i servizi di biblioteca: sono libere, gratuite e possono riguardare l'intero testo.

2) Fotocopie per uso personale realizzate al di fuori delle biblioteche (e altri istituti culturali): sono limitate al 15% del volume o fascicolo e si deve pagare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) una somma per pagina fotocopiata.

3) Fotocopie per uso personale effettuate in biblioteca: sono limitate al 15% e bisogna pagare una quota forfetaria annuale alla SIAE. L'ammontare di questa quota è stabilita in vari accordi stabiliti tra la SIAE e gli enti dai quali le biblioteche dipendono: la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per le biblioteche universitarie, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) - l'Unione delle Province d'Italia (UPI) - le Regioni per le biblioteche pubbliche, e altre ancora).


Digitalizzazione

Questo punto rappresenta una delle grandi novità derivate dal recepimento della Direttiva. Per la prima volta la nostra legge nazionale prevede esplicitamente una eccezione a favore delle biblioteche per digitalizzare il materiale esistente nelle loro collezioni senza dover richiedere autorizzazione agli autori:


Articolo 71-ter

1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.


L'eccezione è ampia, analizziamone i limiti:

- l'opera digitalizzata deve essere destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio;

- l'opera digitalizzata deve essere accessibile su terminali aventi tale unica funzione;

- tali terminali devono essere situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi;

- possono essere digitalizzate solo le opere o altri materiali contenuti nelle collezioni delle biblioteche, degli istituti di istruzione, dei musei e degli archivi, e queste opere o materiali non devono essere soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

A questo punto si rivelano i limiti concreti stabiliti dalla legge: ad esempio, mi sembra di poter interpretare che la sola funzione, o servizio, che si possa offrire sia la consultazione in situ, ovvero all'interno della biblioteca, escludendo quindi servizi come il downloading, l'electronic document delivery e altri, che rappresenterebbero un danno eccessivo ai diritti economici degli autori, che la legge vuole comunque garantire.

Nei "considerando" della Direttiva (le premesse) era chiarito che tale eccezione era comunque necessaria per la "alfabetizzazione informatica" ovvero per avvicinare il pubblico alle opere in formato elettronico. Si possono poi fare alcune considerazioni: quanto costa alla biblioteca digitalizzare? che opere vanno digitalizzate? la digitalizzazione è utile per la conservazione? l'opera digitale è un'alternativa all'opera su supporto cartaceo? Essendo queste considerazioni di carattere non legale ma biblioteconomico lascio ad altri le risposte.


Eccezioni a favore dei portatori di handicap

Anche questa rappresenta un'importante novità nel quadro nazionale della legge 633/1941. Questa eccezione era da tempo presente nei Paesi nordici, e permette la riproduzione delle opere protette su un formato che le renda accessibili ai portatori di particolari handicap (ad esempio, il libro parlato per ciechi).


Articolo 71-bis

1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.


Da notare che di questa eccezione può beneficiare solo il portatore di un handicap relazionato con il cambio di supporto: ad esempio, il libro parlato non può essere usato da chi non ha un handicap che non gli permetta di leggere. In questo ultimo caso ci si dovrebbe rivolgere ai titolari dei diritti per le autorizzazioni relative.


Copia privata per opere audio e audiovideo

Il recente intervento legislativo ha chiarito e limitato la possibilità di copie per uso personale di opere audio e audiovideo protette dal diritto d'autore, specificando che non si può mettere a disposizione degli utenti questo tipo di opere, e neanche offrire per esse il servizio di riproduzione.


Articolo 71-sexies

1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.


Conclusioni

Il recepimento della Direttiva 2001/29/CE rappresenta una tappa importante nell'evoluzione del diritto d'autore in Europa e in Italia, specialmente per quanto riguarda l'ambito digitale e telematico. In questo testo si è effettivamente cercato di soddisfare due diverse esigenze: chiarire che l'autore ha i diritti anche in ambito digitale; prevedere alcune chiare eccezioni ai diritti in ambito digitale.

Il recepimento della Direttiva in Italia, tuttavia, è intervenuto in maniera più ampia. Chiarendo, ad esempio, i limiti stabiliti nell'articolo 68 sulle fotocopie, e limitando la riproduzione per uso personale delle opere audio e audio video. Si manifesta inoltre una tendenza chiara e preoccupante: le eccezioni ai diritti degli autori per i servizi in biblioteca iniziano a essere sempre dietro remunerazione. La tendenza è piuttosto evidente nel caso delle fotocopie, per cui la SIAE ha stipulato vari accordi. Non è un caso che di recente l'Italia, insieme ad altri Paesi comunitari, sia stata chiamata dalla Commissione Europea di fronte alla Corte di Giustizia Europea per il fatto di prevedere un'eccezione per il prestito a favore delle biblioteche senza una remunerazione per gli autori.

Questo sviluppo è a mio avviso preoccupante per vari motivi. Innanzitutto il pagamento della remunerazione peserà (probabilmente) sulle casse degli enti pubblici dai quali dipendono le biblioteche, enti che non faranno altro che dedurre le somme dovute dai budget destinati alle biblioteche stesse. Il pagamento della remunerazione, poi, viste le attuali condizioni di ripartizione, non aiuterà minimamente la produzione letteraria, artistica o scientifica.1

 

Nota

(1) Per un approfondimento si veda il volume: M. Marandola, Il diritto di prestito nella legislazione italiana ed europea, Milano, Nyberg, 2004 (Le Guide di Dirittodautore.it; www.dirittodautore.it/guide.asp).

 

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