Rivista "IBC" IX, 2001, 2
biblioteche e archivi / leggi e politiche
Quante pagine si possono fotocopiare in biblioteca? Quali sono le limitazioni relative a prestito, consultazione e riproduzione di cassette e videocassette? A questi e ad altri interrogativi ha cercato di rispondere Marco Marandola nel corso del seminario sul tema: "La nuova legge sul diritto d'autore: cosa cambia in biblioteca", organizzato a Bologna lo scorso dicembre dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari dell'IBC con la collaborazione della sezione regionale dell'Associazione italiana biblioteche. Questo articolo riporta le sue considerazioni e le conclusioni a cui è giunto dopo un attento esame della legge n. 248 del 2000, che ha sensibilmente modificato il testo legislativo su cui da sessant'anni si incardina la materia del diritto d'autore in Italia.
Una considerazione preliminare: tutto in biblioteca è sottoposto alle regole stabilite dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941, la legge del diritto d'autore (d'ora in poi per abbreviare: "LDA"), la quale stabilisce i limiti delle eccezioni ai diritti dell'autore e dell'editore. La legge n. 248 del 18 agosto 2000 ha cambiato, in alcuni casi profondamente, le eccezioni riconosciute alle biblioteche. La lettera della norma, lo vedremo, non è sempre chiara, e risponde a giuste esigenze di repressione della pirateria e della contraffazione; purtroppo, a volte, la finalità di repressione si confonde con limitazioni per quei casi, del tutto leciti, che sono visti come danni economici per gli autori-editori.
In base alla definizione della legge l'autore è colui che crea un'opera originale, qualunque ne sia la forma o il modo di espressione (articolo 1 legge del 22 aprile 1941, n. 633, di seguito LDA). L'autore ha tutti i diritti: sia morali che economici.
I principali diritti morali (articoli 20-24 LDA) sono: paternità (diritto ad essere riconosciuti autori di un'opera) e immodificabilità (diritto ad opporsi a modifiche non autorizzate della propria opera). Tali diritti non ammettono eccezioni, non si possono trasferire ad altri e durano per sempre.
I diritti economici (articoli 12-20 LDA) sono tantissimi, ad esempio: il diritto ad autorizzare le fotocopie, il diritto ad autorizzare il prestito, il diritto ad autorizzare la distribuzione, il diritto alla proiezione in pubblico. I diritti economici possono essere trasferiti dall'autore ad altri soggetti, in genere l'autore li trasferisce agli editori o al produttore, e hanno una durata limitata, in genere di settant'anni dalla morte dell'autore (articolo 25 LDA).
Tuttavia, oltre a riconoscere all'autore tali diritti, vi è anche un'altra necessità che ogni società democratica deve garantire: permettere che in alcuni casi l'informazione, la cultura, l'accesso all'opera e all'informazione siano liberi. Non si può pagare sempre per tutto, o sempre chiedere l'autorizzazione. Vi sono considerazioni politiche, sociali, e storiche sul perché ogni società si arricchisce del suo passato, e la creazione di nuove opere arricchisce il patrimonio culturale di tutti; questa attività di diffusione della cultura come stimolo alla creazione di nuove opere, ricerche, progresso e benessere, viene garantita anche dalle biblioteche.
In base a queste considerazioni, è opportuno che esistano delle eccezioni a questi diritti economici. Eccezioni che in genere sono riconosciute o per un uso personale dell'utente (la copia privata) o per le biblioteche, che non hanno uno scopo di lucro, ma che hanno invece una finalità di diffusione della cultura, di studio, di ricerca, di promozione culturale, di avvicinamento degli utenti, della popolazione alla lettura e all'approfondimento. Sono finalità degne e vanno tutelate.
Quindi il legislatore stabilisce dei doveri, delle eccezioni ai diritti dell'autore, ma nello stesso tempo, stabilisce alla biblioteca dei limiti ben precisi. Non è vero che in biblioteca si può fare tutto, i diritti degli editori e degli autori vanno rispettati secondo i limiti stabiliti dalla legge. La legge distingue a seconda del tipo di supporto: il cartaceo, la sequenza di immagini in movimento, il fonogramma, le fotografie, le licenze elettroniche e i contratti di abbonamento, la digitalizzazione e Internet. Sono tutti diversi supporti e ogni supporto ha le sue eccezioni.
In questa sede analizzeremo il materiale cartaceo e il materiale audio e audiovisivo, le cui eccezioni sono state modificate dalla nuova legge n. 248 del 18 agosto 2000.
MATERIALE CARTACEO
Abbiamo tre eccezioni principali per la gestione di materiale protetto dal diritto d'autore in biblioteca: consultazione, prestito e fotocopia.
Consultazione
Non abbiamo molti dubbi interpretativi, anche se manca una definizione giuridica di consultazione. Propongo questa mia definizione: prendere conoscenza del contenuto di un'opera, in biblioteca, a richiesta dell'utente e gratuitamente.
Prestito
La definizione di prestito ci viene fornita dall'articolo 18 bis LDA: è una cessione in uso, per tempo determinato, senza scopo di lucro di un'opera o di sue copie. I limiti del prestito per le biblioteche vengono dati dall'articolo 69 LDA: il prestito può essere effettuato dalle biblioteche pubbliche per le opere a stampa purché:
1) vi sia una finalità di studio personale o di promozione culturale,
2) non vi sia scopo di lucro,
3) non sia uno spartito o partitura musicale.
Il prestito entro questi limiti è libero e gratuito.
Fotocopia (riproduzione)
La legge (si veda il nuovo articolo 68 LDA modificato dalla legge 248 dell'agosto 2000) distingue oggi tre casi:
A) Fotocopia per i servizi della biblioteca
Dalla lettura della legge (articolo 68 secondo e terzo comma) si evincono quattro limiti:
1) deve essere un'opera esistente in biblioteca,
2) deve essere relativa ai servizi della biblioteca,
3) è vietato lo "spaccio" al pubblico,
4) in genere è vietata ogni utilizzazione in concorrenza coi diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Abbiamo qualche dubbio interpretativo: quali sono i servizi della biblioteca? Alcuni sono certi: prestito, consultazione, riproduzione; altri, come il document delivery e la digitalizzazione, potrebbero presentare dei problemi.
È inoltre importante chiarire alcuni concetti generali relativi ai diritti che sono sempre riservati all'autore (o all'editore): lo scopo di lucro, il rimborso spese legittimo e lo spaccio al pubblico. Il rimborso spese non è scopo di lucro, in quanto un lucro presuppone un guadagno, e nel rimborso spese non abbiamo alcun guadagno, quindi sarebbe sempre lecito. Per quanto riguarda lo spaccio al pubblico, si definisce "pubblico" una massa di soggetti non determinata, e non determinabile. Solo il titolare del diritto può distribuire al pubblico, ma le biblioteche non spacciano al pubblico, forniscono un servizio a richiesta di un singolo utente (individuato o individuabile).
B) Fotocopie per uso personale in fotocopisterie
Il nuovo articolo 68, quarto comma, ancora una volta introdotto dalla legge 248 del 2000, va a modificare la legge del 1941. Ci interessa poco, perché si tratta di una fotocopisteria (centri di riproduzione pubblici o privati), ma abbiamo due limiti:
1) si può fotocopiare solo fino al quindici per cento del volume o fascicolo (escluse le pagine di pubblicità);
2) è previsto un pagamento che la SIAE ha stabilito, per i membri delle associazioni di categorie che hanno accettato l'accordo per il 2001, in termini di lire sessantacinque per pagina fotocopiata.
Esistono tuttavia dubbi su come si possa controllare, e su come vada interpretato, il limite del quindici per cento.
C) Fotocopia per uso personale dell'utente in biblioteca
Secondo l'interpretazione prevalente sembrerebbe applicarsi il limite del quindici per cento con un pagamento che sarà determinato dalla SIAE in maniera forfettaria, e non oltre le somme riscosse dalle biblioteche pubbliche. "Sembrerebbe", perché la lettura dell'articolo solleva alcuni dubbi.
L'articolo 68, quinto comma, stabilisce che: "è possibile fotocopiare liberamente" (il che non concorda con il limite quantitativo) e poi prosegue "nei limiti stabiliti dal medesimo comma", non specificando a quale comma si riferisca. Non è possibile avere una interpretazione univoca, né esiste giurisprudenza in merito. Cosa si intende per "medesimo"? Sarebbe da interpretare come "questo medesimo quinto comma" (e quindi solo il compenso forfettario senza il limite del quindici per cento), o "medesimo" è riferito al quarto comma richiamato prima? Il testo della legge sembra contraddittorio: sebbene l'interpretazione prevalente sarebbe per l'applicazione del quindici per cento anche alle fotocopie in biblioteca, personalmente nutro dei dubbi per alcune considerazioni:
- il termine "medesimo" mi sembra si riferisca a questo comma, non al comma successivo, da cui è staccato da un inciso;
- il termine "liberamente" non permetterebbe limiti quantitativi;
- nello stesso comma si scrive "articolo 181 ter [...], nei limiti del medesimo 181 ter" ripetendo quindi il numero dell'articolo per riferirlo al comma citato prima e non a questo stesso quinto comma;
- differente è anche la ratio: le biblioteche, al contrario delle fotocopisterie, non hanno scopo di lucro, e hanno ben più alte finalità, quindi sarebbe giusto dividere le due ipotesi.
Nel dubbio, aspettando interpretazioni più condivise e giurisprudenza in merito ritengo, per tutelare le biblioteche (ma a scapito dell'utenza!), di interpretare nel senso del limite del quindici per cento.
A questo punto abbiamo comunque una serie di problemi operativi. Come informare l'utenza? Come calcolare il quindici per cento? È certa l'applicazione del quindici per cento alle fotocopie per uso personale in biblioteca? Come controllare che l'utente non sia già in possesso di altre fotocopie dell'opera?
Non si possono dare risposte univoche a queste domande. Nel dubbio sarebbe opportuna una modulistica, o un avviso, o un regolamento di accesso al servizio, per informare l'utenza che la biblioteca intende limitare le fotocopie al quindici per cento, e per richiamarla al rispetto della legislazione vigente.
Un altro dubbio riguarda le opere rare al di fuori dai cataloghi editoriali. La legge dice che in questo caso non si applica quanto previsto ("salvo che"). Personalmente ad una prima lettura ritenevo che qualunque fosse l'interpretazione (quindici per cento o semplice pagamento forfettario) la misura non si applicasse alle opere rare fuori dei cataloghi, che quindi queste potessero essere liberamente e gratuitamente fotocopiate. Invece la dottrina sembrerebbe aver stabilito che, non applicandosi l'eccezione, valga il principio fondamentale che tutti i diritti sono riservati all'autore (o all'editore se sono stati trasferiti), e che quindi tali opere non si possano fotocopiare. Non condivido questa interpretazione, forse prevalente: per me la ratio, l'idea del legislatore, è stata la libera - e gratuita - fotocopiatura integrale di queste opere, visto anche che il danno economico è del tutto irrilevante se l'opera non è più pubblicata e distribuita. Tuttavia questa mia tesi al momento appare non condivisa e minoritaria.
È inoltre importante chiarire alcuni concetti generali relativi ai diritti che sono sempre riservati all'autore (o all'editore): lo scopo di lucro, il rimborso spese legittimo e lo spaccio al pubblico. Il rimborso spese è un lucro? Sembrerebbe di no, perché un lucro presuppone un guadagno e nel rimborso spese non abbiamo alcun guadagno, quindi sarebbe sempre lecito. Per quanto riguarda lo spaccio al pubblico: si definisce pubblico una massa di soggetti non determinata e non determinabile. Solo il titolare del diritto può distribuire al pubblico, ma le biblioteche non spacciano al pubblico, forniscono un servizio a richiesta di un singolo utente (individuato o individuabile).
MATERIALE AUDIO E AUDIOVISIVO
La legge usa una terminologia corretta e precisa, definendo i materiali audio e audiovideo: fonogrammi e sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno o trasmissioni televisive. Io per comodità le definirò impropriamente cassette e videocassette o audio e audiovisivi.
Abbiamo identificato anche qui le tre attività relative alla gestione di questo materiale in biblioteca: riproduzione prestito e consultazione, cui va aggiunta la proiezione al pubblico (che è importante tenere distinta dalla "consultazione").
Consultazione
La consultazione è un'eccezione riconosciuta alle biblioteche: è possibile quindi consultare anche copie e non bisogna chiedere alcuna autorizzazione. Elementi caratterizzanti della consultazione: deve avvenire in biblioteca, su richiesta, per uno o più soggetti determinati, non deve essere a scopo di lucro.
Proiezione al pubblico
Manca una definizione di proiezione al pubblico, ma penso che la differenza con la consultazione debba risiedere nella definizione di pubblico. Il pubblico è una massa di soggetti non individuati, e non individuabili. Un altro elemento importante di differenza potrebbe essere costituito dalla richiesta: per la consultazione viene dall'utente (o dagli utenti), per la proiezione potrebbe mancare, essendo (a volte) organizzata per iniziativa di un soggetto.
Per la proiezione, che è un diritto dei titolari senza eccezioni per la biblioteca, bisogna avvertire la SIAE, pagare e fare un borderò (una distinta con cui si comunicano quante persone partecipano e i dati dell'opera proiettata). Oltre alla legge del diritto d'autore ci sono altre norme da rispettare (sanitarie, di sicurezza e altro). Esiste anche un'altra differenza: nelle proiezioni al pubblico non si può proiettare una copia, bisogna utilizzare un originale.
Secondo la mia conoscenza le somme da pagare alla SIAE per la proiezione al pubblico possono variare (e di molto), ma in genere potrebbero essere quantificate in lire centomila per una proiezione ad un pubblico di cento persone. Tale somma può variare a discrezione della stessa SIAE e a seconda del tipo di materiale (in genere la somma è maggiore per la musica).
Riproduzione (copia)
Uno dei punti positivi della nuova legge (si veda il nuovo articolo 69, 1 bis LDA) è sicuramente la possibilità per videoteche, fonoteche e simili, di fare una copia del materiale audio e audiovideo, per i propri servizi e naturalmente senza scopo di lucro. Prima di questa positiva novità vi erano dei dubbi se tale attività fosse permessa alle biblioteche: all'articolo 3 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992, si stabiliva la possibilità di fare una copia solo per uso personale e privato. Tuttavia alcuni casi giudiziari (di cui mi sono occupato) hanno trovato d'accordo i giudici sul fatto che effettuare questo tipo di riproduzione in biblioteca fosse un'attività lecita, visto il fine per cui era stata effettuata la copia, la mancanza dello scopo di lucro e dello spaccio al pubblico.
La nuova normativa è sicuramente una utile chiarificazione. I limiti stabiliti dalla legge per le biblioteche e fonoteche pubbliche prevedono che: l'opera deve esistere in biblioteca, è permesso fare una sola copia, la riproduzione deve essere effettuata per i servizi della biblioteca, e senza scopo di lucro.
Rimane qualche dubbio su quali siano i servizi della biblioteca; a mio avviso la stessa legge ne riconosce almeno tre: consultazione, prestito e la possibilità di fare copie dalla copia. Vietata, invece, la proiezione al pubblico di copie.
Prestito
La definizione di prestito ci viene data dall'articolo 18 bis LDA e è uguale a quella per il materiale cartaceo. Anche i limiti sono gli stessi del materiale cartaceo, ma con una aggiunta: il divieto di prestare il materiale audio e audiovideo, prima che siano trascorsi diciotto mesi dal primo atto del diritto di distribuzione, o - se il materiale non è stato distribuito - ventiquattro mesi dalla realizzazione. Non è chiaro come si faccia a calcolare con precisione la data del primo atto di distribuzione e a questo punto ogni prova vale: una data sulla copertina, la data di acquisto, la presenza dell'opera su di un catalogo che riguarda questi materiali. Non conosco casi di biblioteche condannate perché hanno effettuato il prestito prima dei diciotto mesi.
Si riporta, in conclusione, il testo degli articoli della legge 613 del 1941 citati, così come sono stati modificati dalla 248 del 2000.
Articolo 18 bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo e ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Articolo 68
È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.
È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore.
È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quasi utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181 ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181 ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181 ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
Articolo 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
1 bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
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