Rivista "IBC" XI, 2003, 4

musei e beni culturali, biblioteche e archivi / convegni e seminari, leggi e politiche

La legge sul diritto d'autore è stata modificata: un seminario dell'IBC ha illustrato le principali novità.
Lo spazio delle eccezioni

Antonella Agostini
[IBC]

La legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" è stata più volte modificata nel corso degli anni; da ultimo, con il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, è stata recepita la direttiva europea 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nei paesi dell'Unione Europea. Per conoscere i cambiamenti introdotti dalle recenti modifiche l'Istituto per i beni culturali (IBC) della Regione Emilia-Romagna ha organizzato un corso di aggiornamento rivolto agli operatori dei beni culturali tenuto il 6 e l'8 ottobre 2003 da Marco Marandola, consulente giuridico di diritto d'autore e licenze elettroniche.

Il corso è l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di incontri organizzati dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari dell'IBC con lo stesso docente e sulla stessa materia al fine di aiutare coloro che si occupano di biblioteche, archivi o di valorizzazione del patrimonio attraverso mostre, acquisizioni e pubblicazioni, ad orientarsi all'interno di una normativa resa disomogenea dalle varie modifiche nel corso degli anni. Questa edizione ha avuto particolare successo, con una partecipazione di circa duecento persone su entrambe le giornate.

Rimanendo invariato il concetto cardine che qualsiasi manifestazione di pensiero che sia "originale" - qualunque ne sia la forma, il modo di espressione e il contenuto - è protetta automaticamente dal diritto d'autore, la legge presenta novità principalmente nel campo delle eccezioni. Si tratta di casi stabiliti dalla legge nei quali l'autore dell'opera, o chi detiene i diritti, deve "sopportare" un certo uso dell'opera stessa: a volte gratuito (come nel caso del prestito), a volte a pagamento (per esempio con la fotocopia).

Partendo dal Capo V - Eccezioni e limitazioni (dall'articolo 65 al 71 quinquies), che è stato completamente modificato, sono state illustrate le principali novità: la riproduzione e l'utilizzazione di articoli (articolo 65) è libera con l'indicazione forte che venga indicata la fonte, la data e il nome dell'autore; anche per i discorsi tenuti in pubblico (articolo 66), prima solo su argomenti politici, ora ampliato anche a quelli su argomenti di interesse amministrativo, valgono le stesse limitazioni di cui sopra, con in più l'indicazione del luogo in cui sono stati tenuti; è libera anche la riproduzione di opere o brani di opere per giudizi e udienze parlamentari, con indicazione della fonte e del nome dell'autore (articolo 67).

L'articolo 68 è indubbiamente il più interessante. La vecchia normativa lasciava dubbi soprattutto per le fotocopie per uso personale fatte in biblioteca, le opere rare e quelle fuori catalogo: la nuova è più chiara. Vengono introdotte le biblioteche accessibili al pubblico (quindi non solo pubbliche), quelle scolastiche, i musei e gli archivi: in queste strutture è libera la fotocopia per i propri servizi purchè non ci sia vantaggio commerciale. Viene vietata la riproduzione di spartiti e partiture musicali dei quali prima era vietato solo il prestito. Mentre nella vecchia normativa si distinguevano le fotocopie fatte in biblioteca da quelle fatte in fotocopisteria, adesso si delineano due tipi di fotocopie: quelle per i servizi di biblioteca, libere e gratuite, e quelle per uso personale, per le quali vige il limite del 15% ed è necessario il pagamento forfettario alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in base agli accordi tra le parti interessate); le opere fuori catalogo e quelle rare, invece, si possono fotocopiare per intero. Il servizio di document deliveryè assimilabile alla fotocopia ad uso personale. È vietato lo spaccio al pubblico di copie, mentre è possibile dare in lettura le fotocopie realizzate da copie esistenti in biblioteca.

L'articolo 69, che regolamenta il prestito, a fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, consente che cassette e videocassette possano essere prestate solo se sono passati diciotto mesi dalla prima distribuzione dell'opera (nella fattispecie, dall'uscita nelle sale di un film). Le biblioteche possono riprodurre in un unico esemplare le opere originali, è possibile anche il prestito della copia, è vietata la riproduzione per i terzi.

Importante è anche l'articolo 70 che riguarda la possibilità di citazione e utilizzo di parti di un'opera (non viene specificata la quantità) per critica, discussione, insegnamento o ricerca, sempre nei limiti del fine non commerciale e citando il titolo, l'autore e l'editore. L'articolo 71 bis prevede un'eccezione molto importante a favore dei portatori di handicap, consentendo alle biblioteche, per esempio per i non vedenti, la trasposizione di opere a stampa ad audio e braille (si è comunque in attesa del decreto attuativo per le modalità di fruizione).

È stata inoltre sottolineata l'importanza dell'articolo 71 ter che consente alle biblioteche, ai musei e agli archivi di mettere a disposizione terminali, solo per singoli utenti, a scopo di studio e ricerca, con possibilità di digitalizzare tutte le opere e i materiali esistenti al loro interno. Il docente ha ricordato che per ogni terminale posseduto, e in base all'ubicazione, andrebbe pagata un'imposta alla SIAE, imposta al momento non chiaramente quantificabile: si suggerisce di contattare l'agenzia territoriale competente e chiedere quanto si deve pagare.

A conclusione del suo intervento il docente avanza due considerazioni. Con l'intervento del decreto legislativo 2003 emerge sempre più il principio (già applicato per le fotocopie) di permettere determinati usi delle opere dietro pagamento di una somma: ne è esempio la tassazione sui supporti audio, video, DVD e CD-ROM, per i quali la somma dovuta dovrebbe essere versata dai rivenditori alla SIAE. La seconda considerazione è piuttosto una previsione: in un prossimo futuro anche il prestito bibliotecario potrebbe diventare a pagamento.

 

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