Rivista "IBC" XIV, 2006, 4

Dossier: Una rete di cataloghi - La catalogazione informatizzata nei musei

musei e beni culturali, dossier /

Strategie di condivisione

Alessandro Zucchini
[direttore dell'IBC]

Dalla sua istituzione, e con continuità, l'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) ha sempre svolto attività conoscitiva, prodotto censimenti, raccolto documentazione e messo a disposizione le basi di conoscenza per l'elaborazione della politica regionale in materia di beni culturali e paesaggistici. Testimonianza solida e consistente di queste azioni sono la fototeca, la cartoteca e la biblioteca dell'IBC, che nel complesso coprono il territorio regionale. Un ulteriore e determinante passaggio è stato l'evoluzione, dove giustificata, da "attività conoscitiva, censimenti e indagini" a "catalogazione".

L'evoluzione è nel metodo descrittivo adottato e quindi nelle "normative catalografiche": se censire o inventariare è importante, farlo utilizzando sempre gli stessi criteri descrittivi è fondamentale per fornire quegli elementi di omogeneità che trasformano una raccolta di informazioni in un insieme omogeneo che consente ricerche e confronti sull'intero insieme dei dati raccolti. Quando poi i criteri descrittivi sono emanati da un istituto centrale del Ministero per i beni e le attività culturali (l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - ICCD) e sono adottati sul territorio nazionale, si consentono un confronto e una condivisione delle risorse che moltiplicano il potenziale di conoscenza contenuto in ogni singola banca dati.

Oggi è scontato parlare di banca dati per l'organizzazione e la fruizione della catalogazione, ma è stato un processo lungo e complesso. Gli inizi degli anni Novanta hanno segnato, per le applicazioni informatiche di gestione della catalogazione, il passaggio da isolati e costosi esperimenti come i "giacimenti culturali" (39 "progetti speciali" decretati dall'articolo 15 della Legge finanziaria del 1986) a una nuova generazione di applicazioni più agili e pertanto più facilmente adottabili. In questo processo siamo stati aiutati dall'avvento del "Personal Computer", vera rivoluzione informatica di quegli anni.

Il PC ha consentito per la prima volta anche una facile visualizzazione congiunta della scheda alfanumerica descrittiva del bene e della documentazione visuale associata. Finalmente era possibile visualizzare, su di un comune monitor da PC, testo e immagini associate. Da allora la digitalizzazione della documentazione fotografica è diventata una componente irrinunciabile della catalogazione, fino ad arrivare negli ultimi anni alla produzione diretta di immagini in formato digitale. Queste importanti evoluzioni informatiche hanno già portato l'ICCD a rivedere nel 1992 le principali norme catalografiche, proprio per la necessità di offrire un insieme omogeneo adatto anche per il trattamento automatizzato dei dati. Non a caso la successiva revisione delle norme, a partire dal 2002 (versione 3.0) è avvenuta in concomitanza, e per necessità, del nuovo progetto informatico dell'ICCD per la gestione informatizzata dei dati catalografici ("SIGEC: Sistema informativo generale del catalogo"): www.iccd.beniculturali.it/standard.

Il progetto "SIRIS" sui "giacimenti culturali", coordinato dall'IBC e attuato con la collaborazione delle soprintendenze statali, ha sviluppato negli anni Ottanta un'esperienza catalografica complessa, che ha portato l'Istituto, in collaborazione con altri partner pubblici e privati, a fondare la società denominata "Centro regionale per il catalogo e la documentazione" (CRC), come struttura operativa dedicata alla catalogazione dei beni culturali. Veniva così evitata la dispersione delle esperienze maturate dai collaboratori del progetto "SIRIS" proprio nella gestione delle complesse normative catalografiche dell'ICCD e nella gestione dei primi strumenti informatici che le applicavano. Da allora CRC ci affianca attuando la catalogazione nel settore museale e garantendo con i suoi esperti, fra l'altro, anche la corretta interpretazione delle norme ministeriali (www.crc-bologna.com).

Una ricaduta importante dei "giacimenti culturali" fu la necessità di accordi fra le diverse componenti della pubblica amministrazione, accordi che, nell'evidente rispetto delle proprie competenze, mettessero a fattor comune le esperienze più rilevanti: fra le quali, con un ruolo significativo, la catalogazione. Nel 1999, sulla spinta del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni, attraverso il coordinamento dei direttori alla cultura, attivarono con l'ICCD un tavolo di lavoro sul tema. Il risultato di quel tavolo si consolidò nel 2001 con l'"Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali".1 È in applicazione di quell'Accordo che da tempo l'IBC ha un tavolo regionale di lavoro con le soprintendenze territoriali, dove si cerca di definire un piano condiviso per alcune tipologie di interventi catalografici sul territorio.2

L'Accordo consolidava anche un concetto fondamentale sui sistemi informativi-informatici: non un catalogo "unico" (fisicamente unico), ma un catalogo cooperativo, frutto della visione unitaria, oggi possibile, di più banche dati collocate e gestite altrove rispetto all'ICCD. La logica da superare è quella del solo "trasferimento" delle schede (utile in alcuni casi), per procedere verso un accesso simultaneo a più fonti informative. ICCD, Regioni e altre amministrazioni,3 già nel 2001, siglarono un accordo per rendere operativa questa logica con il progetto "Information network del patrimonio dei beni artistici, archeologici e architettonici". Il progetto utilizzava gli standard adottati nel mondo dei beni culturali a livello internazionale, quale il protocollo Z39.50, e i profili CIMI (Computer Interchange of Museum Information), BIB (Bibliographic), DC (Dubin Core) e GILS (Global Information Locator Service).

Un'interessante prospettiva di evoluzione organizzativa si è aperta con l'articolo 118 del nuovo Codice dei beni culturali,4 che auspica l'istituzione di strutture comuni di "studio e documentazione del patrimonio culturale": potrebbe essere il nuovo assetto che finalmente organizza e rende disponibili tutte le informazioni sui beni culturali assumendo come elemento centrale di riferimento il territorio e non la competenza amministrativa.

Sempre nello spirito di collaborazione interistituzionale e, in questo caso, anche con un evidente risparmio di risorse, nel dicembre del 2005 l'IBC ha siglato con la Regione del Veneto e con la Regione Liguria un accordo che ha come oggetto i sistemi informativi-informatici sui beni culturali. Lo spirito dell'accordo è semplice: il software applicativo che una Regione sviluppa in ambito museale è liberamente utilizzabile dalle altre. In questo modo, attraverso il coordinamento operativo fra i tecnici regionali, si condividono le linee di sviluppo e ognuno realizza quanto di suo interesse con le proprie risorse. Grazie a questa modalità operativa abbiamo "ereditato" dalla Regione del Veneto il nuovo ambiente applicativo interamente web based e realizzato su piattaforma XML nativa. Su questo ambiente è attualmente in corso di sviluppo, a nostro carico, un primo insieme di schede, afferenti ai musei naturalistici, che sono appena state definite con una collaborazione fra ICCD, Regioni e CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane). Ci auguriamo che entro la fine dell'anno siano finite le procedure di trasferimento dei dati dal precedente sistema e ci prepariamo ad affrontare il 2007 assicurando la disponibilità di software di catalogazione e consultazione su Web per le schede:

- OA-D: opere e oggetti d'arte;

- RA: reperto archeologico;

- OAC: opere d'arte contemporanea;

- F: fotografia;

- BDM (FKO): beni demoetnoantropologici materiali;

- BDI: beni demoantropologici immateriali;

- NU: numismatica;

- A: architettura;

- PG: parchi e giardini;

- AUT/BIB: autore/bibliografia;

- BN-B: Botanica;

- BN-M: Mineralogia;

- BN-PE: Petrologia;

- BN-PL: Planetologia;

- BN-Z: Zoologia.

La catalogazione dei beni culturali è fondamentale e necessaria anche per ottemperare al mandato costituzionale:5 come si può altrimenti, senza adeguati strumenti di conoscenza, promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il patrimonio storico e artistico italiano? La catalogazione ha trovato modalità di attuazione ben definite nell'articolo 17 del nuovo Codice dei beni culturali.6

Da tempo stiamo studiando con l'amministrazione statale e gli enti territoriali come valorizzare al meglio il patrimonio culturale regionale: una sicura modalità di valorizzazione passa attraverso la facile fruizione del patrimonio catalografico da parte dei cittadini. In quest'ottica le nostre proposte hanno avuto un importante riconoscimento per la potenziale ricaduta diretta sui cittadini e sono state inserite tra le azioni previste al punto D.6 "Un dominio cooperativo della cultura" del Piano telematico regionale (PTR - Programma operativo 2004). Con questo importante aiuto sono stati predisposti percorsi virtuali tridimensionali fruibili direttamente sul Web.7 Di novità e possibilità operative vi è abbondanza; di istituzioni e persone interessate pure. Considerato che l'abbondanza di finanziamenti non c'è mai stata e consapevoli che di questi tempi sarebbe un lusso mantenere i livelli consolidati negli anni, ci impegneremo al massimo a tenere viva l'attenzione su questi temi, contando sulla collaborazione degli altri livelli istituzionali, che non è mai mancata.

 

Note

(1) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Provvedimento 1, febbraio 2001. Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'articolo 149, comma 4, lettera e), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(2) Articolo 9: Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema informativo regionale allo scopo di definire specifiche modalità attuative, assetti organizzativi e operativi, e per armonizzare gli interventi di catalogazione.

(3) Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze e Pistoia; Soprintendenza per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici di Pisa; Regione Emilia-Romagna; Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Lombardia; Regione Marche; Conferenza episcopale italiana; Comune di Roma.

(4) Articolo 118. Promozione di attività di studio e ricerca:

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi a oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

(5) Articolo 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

(6) Articolo 17. Catalogazione:

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

(7) www.ibc.regione.emilia-romagna.it/mostre_virt.htm.

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