Rivista "IBC" X, 2002, 3

biblioteche e archivi / convegni e seminari, leggi e politiche

Il 18 aprile 2000 il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana hanno siglato una intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche. Ecco come si è arrivati a questo importante accordo e che cosa prevede per le biblioteche.
Una intesa "concordata"

Giancarlo Santi
[direttore dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana]

L'Oratorio dell'Annunziata di Ferrara ha ospitato il 26 e il 27 giugno 2002 un convegno di studio su "La biblioteca ecclesiastica al servizio di una società in trasformazione", organizzato dall'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI) in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana (CEI), il Coordinamento per i beni culturali delle Regioni italiane e delle Province autonome, la Regione Emilia-Romagna e l'IBC - Soprintendenza per beni librari e documentari. Il testo che segue riproduce l'intervento di monsignor Santi, direttore dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI.

 

Con questo intervento intendo in primo luogo ripercorrere la strada che, a partire dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, ha portato all'intesa del 18 aprile 2000 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche. Mi soffermerò quindi a commentare questa intesa e a indicare i principali adempimenti da essa previsti così come sono stati richiamati dalla circolare del 7 marzo 2001. Il mio intento consiste semplicemente nel facilitare la lettura e la comprensione dei testi, compito che costituisce il fondamento della loro recezione.

 

L'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense

Il punto di partenza della vicenda che ha condotto alla firma dell'Intesa 18 aprile 2000 è costituito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, del 1984, il cui articolo 12, numero 1 così recita: "La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti".

Le disposizioni relative alle biblioteche fanno parte del terzo comma del numero 1 dell'articolo 12 che, per la precisione, ha come oggetto "la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche". Anche tali disposizioni devono essere lette nel contesto del comma 1, cioè nella prospettiva della collaborazione. Ritengo opportuno, inoltre, far notare come nel nostro caso la collaborazione tra Chiesa e Stato ha come prospettiva evidente "la promozione dell'uomo e il bene del Paese", come recita l'articolo 1 dell'Accordo stesso.

Il secondo comma rinvia a "opportune disposizioni" e il terzo comma rinvia a "intese", la cui elaborazione ha richiesto una lunga gestazione. La prima intesa - realizzata "in prima attuazione" dei commi 1 e 2 del numero 1 dell'articolo 12, e dedicata a identificare i soggetti, le forme e le procedure della collaborazione - è stata sottoscritta il 13 settembre 1996, cioè a più di 12 anni dalla firma degli Accordi di revisione del Concordato lateranense. La seconda intesa è stata firmata il 18 aprile 2000, a 16 anni di distanza.

In entrambi i casi i soggetti che hanno sottoscritto le intese sono da una parte il Ministro per i beni e le attività culturali e dall'altra il presidente della CEI, mentre altri soggetti, come le Regioni, le cui competenze in materia di beni cultuali sono rilevanti, non sono stati presi in considerazione se non incidentalmente (articolo 8 dell'Intesa 13 settembre 1996). È appena il caso di rilevare che il raccordo tra CEI, Ministero e Regioni costituisce un obiettivo urgente e delicato.


L'Intesa 13 settembre 1996

Ritengo opportuno far rilevare che le disposizioni dell'Intesa 13 settembre 1996 - che identificano i soggetti, le forme e le procedure di collaborazione tra Chiesa e Ministero - anche se non lo affermano esplicitamente, hanno rilevanza anche in riferimento alle biblioteche, per la competenza rimasta al Ministero per i beni e le attività culturali in tale ambito; l'articolo 5, numero 3 di tale intesa, inoltre, prevede esplicitamente che "le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del Vescovo diocesano, all'Ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali".


L'Intesa 18 aprile 2000

Passiamo ora all'Intesa 18 aprile 2000 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla conservazione e alla consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. L'intesa è articolata in tre parti: la prima è dedicata agli archivi, la seconda alle biblioteche, la terza alle disposizioni finali. L'allegato A fa corpo con la parte relativa alle biblioteche.

Entriamo nella parte seconda dell'Intesa, dedicata alle biblioteche. Essa comprende quattro articoli e l'Appendice A: l'articolo 5 è relativo ai principi generali; l'articolo 6 è relativo agli interventi di spettanza della Chiesa cattolica; l'articolo 7 riguarda gli interventi di spettanza dello Stato; l'articolo 8 elenca gli interventi che la Chiesa e lo Stato intendono realizzare in collaborazione. L'Appendice A riporta un elenco di iniziative già avviate da considerare prioritarie.

L'articolo 5 individua cinque principi generali condivisi come tali sia dal Ministero sia dalla CEI:

- i beni librari di interesse storico appartenenti a biblioteche ecclesiastiche (manoscritti, a stampa e su altri supporti) rimangono nei rispettivi luoghi di conservazione;

- occorre assicurare ogni possibile intervento per garantire la sicurezza e la conservazione degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni, appartenenti alle biblioteche ecclesiastiche;

- in materia di inventariazione e di catalogazione del materiale librario il Ministero e la CEI si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei;

- la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) costituiscono il sistema di riferimento anche per le biblioteche ecclesiastiche;

- la collaborazione tra Ministero e CEI prende corpo mediante intese, mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, mediante appositi progetti.

L'articolo 6 raggruppa gli interventi della Chiesa cattolica a favore delle biblioteche di proprietà ecclesiastica in cinque categorie:

- l'autorità ecclesiastica si impegna in modo particolare alla conservazione e all'apertura al pubblico delle biblioteche, alla inventariazione, catalogazione e revisione dei cataloghi esistenti, e a favorire con ogni strumento la consultazione delle biblioteche;

- si impegna inoltre a dotare le biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi, inserite in un apposito elenco, di un regolamento approvato dall'autorità ecclesiastica competente, elaborato sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla CEI; dell'elenco fanno parte anche le biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica segnalate alla CEI dai rispettivi superiori maggiori;

- promuove il censimento e l'aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio;

- si impegna alla programmazione triennale, aggiornata annualmente, e la comunica alle competenti autorità pubbliche;

- le biblioteche inserite nell'elenco sopra citato riceveranno finanziamenti specifici da parte della CEI.

L'articolo 7 elenca tre categorie di interventi a carico dello Stato:

- lo Stato da vita ad un gruppo permanente paritetico di lavoro con l'autorità ecclesiastica;

- fornisce le norme uniformi per il trattamento dei dati in relazione all'inventariazione catalogazione e censimento;

- fornisce indicazioni tecnicoscientifiche relativamente alla conservazione e alla tutela.

L'articolo 8, infine, individua sette iniziative per le quali Chiesa e Stato sono tenuti a collaborare:

- la cura del patrimonio librario appartenente a diocesi e a parrocchie soppresse;

- la tutela contro i furti e le alienazioni abusive;

- la vigilanza sul mercato antiquario;

- i prestiti e le mostre;

- gli interventi in seguito a calamità naturali:

- le iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale;

- i progetti inseriti nell'allegato A, considerati prioritari.

 

La Circolare del 7 marzo 2001

Per presentare e illustrare l'Intesa 18 aprile 2000 la CEI e il Ministero hanno elaborato in forma coordinata circolari che sono state inviate ai responsabili delle biblioteche e degli uffici. La circolare inviata dalla CEI, in particolare, elencava distintamente i fondamentali adempimenti previsti dall'intesa in relazione agli enti ecclesiastici. Ricordo qui di seguito tali adempimenti, specificando di volta in volta se sono stati accolti.

Tra gli adempimenti a carico della CEI il primo consiste nel trasmettere al Ministero un elenco periodicamente aggiornato delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi, integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti ad istituti di vita consacrata e società di vita apostolica segnalate dai rispettivi superiori maggiori. La segnalazione alla CEI delle biblioteche da inserire nell'elenco è a carico dell'autorità ecclesiastica competente, che utilizza a tale scopo una scheda predisposta dall'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani e approvata dalla CEI. Su questo punto occorre dire che la scheda non è ancora stata predisposta. Sono cioè adempienti gli organi centrali che si impegnano qui ufficialmente a provvedere in tempi rapidi.

Il secondo adempimento a carico della CEI consiste nell'approvazione del regolamento-tipo. A questo riguardo la situazione è la seguente: il regolamento è stato già esaminato dal Consiglio episcopale permanente e dovrebbe essere approvato entro il mese di settembre. Quanto ai finanziamenti credo di poter affermare che la CEI abbia anticipato l'intesa perché li eroga fin dal 1996.

Gli adempimenti delle diocesi, degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica sono i seguenti tre:

- predisporre l'elenco delle biblioteche di particolare rilevanza ed inviarlo alla CEI appena la CEI invierà il modulo;

- dotare le biblioteche comprese nell'elenco di un regolamento sulla base del regolamento-tipo, appena la CEI lo avrà approvato;

- programmare le iniziative per il prossimo triennio e aggiornarle annualmente, preoccupandosi di inviare il programma alle competenti autorità pubbliche.

L'adempimento a carico del Ministero consiste nel costituire il gruppo paritetico di lavoro, cosa che il Ministero ha effettuato fin dall'inizio del 2002.

 

Conclusioni

L'impressione complessiva è che l'intesa 18 aprile 2000 sia ancora in fase di prima recezione, vale a dire che i responsabili diocesani regionali e i singoli funzionari ne stanno prendendo conoscenza. Si tratta certamente di una fase fondamentale. A questo proposito suggerirei di promuovere incontri di studio a livello regionale entro la fine del 2002. Quanto agli adempimenti siamo già a buon punto: spero che entro la fine di quest'anno anche questa fase sia completa.

Nel frattempo suggerisco di avviare intensi contatti a livello regionale tra tutti i responsabili delle biblioteche ecclesiastiche in modo da dare vita ad un sistema regionale di biblioteche ecclesiastiche. Questo sistema, poi, potrà dialogare e collaborare con il sistema pubblico delle biblioteche o con altri sistemi. Escluderei invece con molta determinazione l'ipotesi, che qua e là si affaccia, di lasciare ai singoli responsabili delle biblioteche la decisione di far parte di singoli sistemi locali. Sono convinto che il valore fondamentale da salvaguardare sia l'autonomia delle biblioteche ecclesiastiche coordinate tra loro in "sistema regionale". Solo un sistema regionale di biblioteche ecclesiastiche potrà offrire servizi idonei e potrà entrare in collaborazione efficace con l'ente pubblico. Può essere opportuno dare vita ad accordi a livello regionale e che tali accordi abbiano la forma di intesa tra la Conferenza episcopale regionale e l'Amministrazione regionale. L'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI mette a disposizione i testi delle intese firmate fino ad oggi e rimane a disposizione per ogni eventuale consulenza.

 

 

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