Rivista "IBC" IX, 2001, 3

Dossier: Messinscena... in video e in linea

biblioteche e archivi, dossier /

La descrizione dei video teatrali

Vincenzo Bazzocchi
[IBC]
Marco Turci
[Biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone (Rimini)]

Le "Norme di descrizione dei video teatrali" - pubblicate nella rivista "L'Informazione Bibliografica" edita dal Mulino (XXIII, 1997, 2) - sono state redatte da un gruppo di lavoro costituito da Vincenzo Bazzocchi (coordinatore), Catia Corradi, Elisabetta Pasquini, Antonio Tolo, Marco Turci. Questo documento, promosso e curato dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna rappresenta il primo tentativo di offrire una normativa per la catalogazione descrittiva uniforme dei documenti audiovisivi di interesse teatrale.

Quindi queste norme sono costituite da un insieme coerente di istruzioni per la descrizione e l'identificazione di uno specifico tipo di documenti. Esse sono basate sull'International Standard Bibliographic Description (Non Book Material) - ISBD (NBM) di cui costituiscono un adattamento ed una elaborazione, recependo un invito riportato nella parte introduttiva dell'ISBD (NBM) stessa: "l'ISBD (NBM) si interessa in primo luogo dei bisogni correnti delle biblioteche, delle agenzie bibliografiche nazionali e dei centri di documentazione. Può avere bisogno di un'elaborazione [...] per soddisfare le esigenze degli archivi di materiale sonoro, filmato, ecc.".

Sin dalla parte introduttiva relativa alle "Fonti delle informazioni" (quella da cui prende le mosse tutto il processo della catalogazione: scegliere da dove trarre le informazioni utili alla descrizione del documento) vengono rielaborati e interpretati alcuni presupposti dei non book per raggiungere un adeguato livello di specificità e proprietà per questa tipologia di materiale (lì: materiale non librario; qui: videoregistrazioni, e di più: a carattere teatrale).

Ecco così che il principio secondo il quale "fonti permanentemente collegate ad un documento saranno di norma preferite ad altre che abbiano solamente un collegamento fortuito o temporaneo con esso" (e fatto salvo il caso in cui comunque si preferisce la fonte che "identifica in modo migliore l'opera") diventa per le Norme: "I titoli di testa e di coda costituiscono la fonte principale di informazione rispetto al contenitore o al testo eventualmente allegato al documento" (e con la stessa eccezione riportata sopra). E ancora: "[...] anche nel caso in cui le informazioni siano espresse in forma sonora", per riprendere l'ISBD: "si vuole sottolineare che la fonte prescritta non sarà in ogni caso legata alla scrittura".

Per soddisfare esigenze di chiarezza - ma questa è stata una scelta del tutto formale - le indicazioni relative alla scelta delle fonti principali è stata ribadita e specificata all'inizio di ogni area.

Nel confronto non molte considerazioni particolari sono necessarie per quanto riguarda elementi relativi al titolo nell'Area 1, se non la necessità di eliminare tutto ciò che non afferisce alla tipologia di materiale audiovisivo. Una caratteristica del materiale trattato dalle Norme (comune a molte opere legate al supporto audiovisivo e dunque riconosciuta dall'ISBD) è quella di presentare con buona frequenza titoli che siano costituiti, o che includano, nomi di autori o dichiarazioni riguardanti altri elementi descrittivi. È da notare che nomi di autori, registi, produttori, interpreti, "presentatori", quando precedono o seguono il titolo proprio, generalmente non vengono considerati come parte di esso, anche se sono legati linguisticamente con il titolo; come nel caso de "La vedova allegra" che sarà il titolo proprio di un'opera che presenta questa sequenza: "La compagnia di operette Belle Epoque di Giorgio Tazzari presenta Dianora Marangoni in La vedova allegra".

Per quanto riguarda le formulazioni di responsabilità il manuale ISBD (NBM) riporta interessanti indicazioni "riguardo ai film e simili" che sono state riprese ed ampliate nelle Norme: "si registrano i nomi delle compagnie di produzione, e quelle dei produttori, registi o altri che abbiano qualche grado di responsabilità generale nell'opera". Ma se per l'ISBD (NBM) "singoli con responsabilità specifiche possono anche essere registrati nelle formulazioni di responsabilità quando [...] hanno un importante ruolo creativo", per le Norme "singoli con responsabilità specifiche vengono registrati [...] quando hanno un importante ruolo creativo". Rispettando l'ISBD (NBM), in generale "si sceglie il criterio di registrare i contributi intellettuali e artistici (ad esempio: montaggio, fotografia) e di tralasciare quelli esclusivamente tecnici (macchinista, fonico, riprese video, ecc.)". Da queste considerazioni segue un elenco proprio delle Norme con valore esemplificativo: "Tra le indicazioni di responsabilità che più frequentemente si incontrano, le più rilevanti in genere riguardano la regia, il montaggio, le musiche, la scenografia, il testo o soggetto, la fotografia e le luci, la produzione, i costumi, la coreografia, gli interpreti, le compagnie e i gruppi artistici".

Per quanto riguarda l'area della pubblicazione, nelle Norme sono state espresse alcune considerazioni generali: "Nella presente area vanno descritti esclusivamente persone e/o enti coinvolti nella pubblicazione e/o distribuzione dei documenti video. L'area si utilizza per fornire le informazioni sulle attività di pubblicazione, distribuzione, emissione e diffusione". Sono considerazioni già presenti nell'ISBD (NBM), che qui vanno lette pensando esclusivamente al supporto che almeno sino ad ora ha retto le opere di videoteatro, ovverosia la videoregistrazione (VHS, in particolar modo). Bisogna tener presente la notevole varietà e mutevolezza del mercato delle videocassette e soprattutto dei suoi canali di distribuzione (videocassette allegate a periodici veri e propri o a "periodici fantasma" che servono per potersi presentare in edicola, identificata come ideale luogo di diffusione commerciale; "agenzie" che nascono appositamente per questi canali commerciali e per le quali a volte è difficile comprendere il ruolo che svolgono: editore e/o distributore?). La consapevolezza di questa situazione ha portato alla decisione di riportare nell'area 4 delle Norme, sotto la voce "trascrizione", uno schema dei "casi" che si presentano in relazione alle indicazioni di edizione e distribuzione rispetto alla loro presenza o meno sulle fonti di informazione: editore e distributore compaiono nelle fonti principali; entrambi non sono nelle fonti principali; solo uno dei due si trova nelle fonti principali.

Queste indicazioni si accompagnano ad altre che stanno nel paragrafo delle Norme "ulteriore distribuzione" (non presente nell'ISBD): la successiva emissione di un'opera da parte di un distributore diverso dall'originario (riemissione) o l'ulteriore distribuzione fatta dal distributore originario (ridistribuzione) vanno specificate in nota. Si tratta di termini che l'ISBD (NBM) non riporta nella sequenza delle aree, ma che appaiono nelle "definizioni preliminari" a pagina 13 con il medesimo significato semantico, e che acquistano il loro valore se si pensa a quanto detto nell'area delle note dell'ISBD (NBM) stessa: "Note relative all'area della pubblicazione [...] possono comprendere dettagli su altri editori o distributori del documento".

Questa differenza tra la possibilità "facoltativa" dell'ISBD (NBM) e la "prescrizione" più stretta delle Norme porta ad una ulteriore maggiore definizione delle funzioni del distributore, individuata come soluzione per rispondere alla molteplicità della casistica commerciale di cui sopra.

 

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